Altra conferma delle correttezza delle nostra visione della norma
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore (pdf, 75 kb).
Simone Buffoni Roberto Cordeiro Guerra
I giudici ribadiscono che non compete all’agenzia delle Entrate valutare i profili tecnici sottesi al credito d’imposta ricerca e sviluppo: l’ufficio deve necessariamente richiedere un preventivo parere al ministero dello Sviluppo Economico (Mise). A confermarlo è la Ctp Vicenza 14/2/2022 (presidente e relatore Tomaselli), nel solco già tracciato dalla giurisprudenza.
La vicenda prende le mosse dall’emissione di un atto di recupero dell’agevolazione fiscale per difetto del requisito oggettivo richiesto dall’articolo 3 del Dl 145/2013. In particolare, l’ufficio contestava l’inesistenza del carattere di «novità» della ricerca; requisito che sempre più spesso viene messo in dubbio all’esito delle attività di controllo. La società impugnava l’atto impositivo, eccependo, tra l’altro, carenze motivazionali e probatorie.
La Ctp ha accolto il ricorso della contribuente, richiamando il principio già espresso dalla medesima commissione con la sentenza 365/3/2021: «Sussiste nella fattispecie l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto il profilo tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta». Inoltre, la contribuente aveva dimostrato che il software sviluppato e implementato era innovativo e prototipale.